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Danno erariale e Corte dei Conti

«La Corte dei conti ha giurisdizione nei giudizi di conto, di responsabilità amministrativa per danno all’erario e negli altri giudizi in materia di contabilità pubblica ».

Il tema della responsabilità della pubblica amministrazione e dei suoi agenti va esaminato tenendo presenti tre distinti rapporti: quello tra il terzo danneggiato e la P.A. nella quale il dipendente è incardinato pubblico; quello tra il terzo danneggiato e il dipendente pubblico (che ha posto in essere l’illecito) in quanto tale; infine, il rapporto tra dipendente e amministrazione di appartenenza.

La responsabilità per i danni causati ai terzi nell’esercizio delle proprie funzioni si fonda, innanzitutto, sull’art. 28 della Costituzione. Accanto alla disciplina costituzionale la legge ordinaria (T.U. impiegati civili) stabilisce che “l’impiegato che nell’esercizio delle attribuzioni ad esso conferite dalle leggi e dai regolamenti cagioni ad altri un danno ingiusto ai sensi dell’articolo 23 (cioè con dolo o colpa grave) è personalmente obbligato a risarcirlo. L’azione di risarcimento nei suoi confronti può essere esercitata congiuntamente con azione diretta nei confronti dell’amministrazione qualora in base alle norme e ai principi vigenti sussista anche la responsabilità dello Stato”.

 Si tratta di una responsabilità diretta e solidale in quanto il terzo danneggiato può scegliere liberamente se agire contro il dipendente, contro la pubblica amministrazione o contro entrambi.

Il dipendente risponde anche di una responsabilità amministrativa in quei casi in cui la propria condotta abbia provocato un danno all’Amministrazione.

Si tratta di quella forma di responsabilità nota come danno erariale in quanto presuppone un pregiudizio alle finanze pubbliche.

Tale responsabilità può essere diretta laddove il dipendente abbia causato direttamente danni direttamente alla P.A. o indiretta laddove il danno sia causato a soggetti terzi che, poi, agiscono per risarcimento nei confronti dell’amministrazione. Ipotesi che, peraltro, possono anche concorrere.

Dalla responsabilità amministrativa si distingue poi, la responsabilità contabile riferibile soltanto al cosiddetto agente contabile, cioè al dipendente pubblico che nelle sue mansioni di ufficio opera maneggiando denaro o valori ed è tenuto alla resa del conto rispondendo per eventuali ammanchi di cassa.

È di fondamentale importanza ricordare che il dipendente pubblico gode di un regime di imputazione soggettiva differenziata rispetto a quello dell’amministrazione poiché risponde soltanto per dolo o colpa grave, sia con riferimento alla responsabilità verso terzi che rispetto alla responsabilità amministrativa.

Questo tipo di responsabilità ha carattere personale (intrasmissibile agli eredi) salva l’ipotesi di illecito arricchimento edil merito delle scelte è insindacabile.

Infine, alla luce della novella di cui al d.l. 76/2020 che ha modificato l’art.1 della l. 20/1994 adesso “la prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell’evento dannoso e non della semplice prevedibilità dello stesso.

Peraltro, per effetto del regime transitorio speciale introdotto dallo stesso d.l. 76, limitatamente ai fatti commessi dall’entrata in vigore del decreto semplificazioni fino (in origine) al 31 dicembre 2021, il dipendente risponde per colpa grave e dolo solo per i danni cagionati da omissione o inerzia; se, invece, ha agito risponde solo per dolo. Ciò per punire in modo aggravato gli atteggiamenti inerti.

La giurisprudenza della Corte dei conti ha individuato molteplici fattispecie di danno.

Danno da disservizio, ove si abbia il mancato raggiungimento di quella utilità che sarebbe stata perseguita ove il servizio fosse stato legalmente espletato,all’interno del quale la giustizia contabile ha ricompreso e sanzionato tutte quelle forme di illecito che determinano un pregiudizio rappresentato dalla minore produttività delle risorse umane, economiche e finanziarie della pubblica amministrazione. Danno da tangente il cui principale ambito di applicazioni è costituito dal settore degli appalti pubblici in cui il danno viene identificato in un’indebita maggiorazione del giusto prezzo dell’appalto.Danno da lesione all’immagine della pubblica amministrazione costituito dalla grave perdita di prestigio e dal grave detrimento dell’immagine della personalità pubblica e dalla lesione della fiducia che lega cittadinanza e amministrazione.