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SUPERBONUS 2024 – LE DICHIARAZIONI DELLA SOTTOSEGRETARIA ON. ALBANO

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Novità e smentite della Sottosegretaria al MEF On. Albano nella seduta della VI Commissione del 24 ottobre 2023. Confermato il favor verso il mondo del Terzo Settore.

Alcuni componenti della VI Commissione della Camera dei Deputati avevano chiesto di sapere se fosse o meno confermata «l’applicazione, quantomeno per l’anno 2024, dello sconto in fattura e della cessione dei crediti agli interventi superbonus con aliquota al 70 per cento che, come da legislazione vigente, sono già ammessi in deroga al divieto di cessione e sconto ».

Così la risposta della Sottosegretaria sul Super-bonus 2024.

Nella propria risposta all’interrogazione scritta la Sottosegretaria ha sintetizzato il quadro normativo vigente e futuro.

“Per gli interventi rientranti nel Super-bonus, nell’anno 2024, la detrazione spetta nella misura:

  • del 70 per cento per le spese sostenute dai condomìni e dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche (comma 9, lettera a), dell’articolo 119) e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale (comma 9, lettera d-bis, dell’articolo 119);
  • del 110 per cento per le spese sostenute per interventi effettuati su edifici residenziali o unità immobiliari a destinazione abitativa per i quali sia stato accertato il nesso causale tra danno dell’immobile ed evento sismico, situati in uno dei comuni di cui alle regioni interessate da eventi sismici per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza (comma 8-ter dell’articolo 119);

Dunque, in questi termini potrà ancora parlarsi, nel 2024, di Superbonus, sconto in fattura e cessione del credito; Ma non solo, infatti…

  • del 110 per cento per le spese sostenute per interventi contemplati dal comma 10-bis dell’articolo 119 ed effettuati dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari assistenziali negli immobili adibiti a strutture sanitarie (comma 8-ter dell’articolo 119).
    Il decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38 (Decreto Cessioni) ha introdotto, per gli interventi ammessi al Superbonus elencati al comma 2 dell’articolo 121 del Decreto Rilancio, un generalizzato divieto di esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d’imposta.
    Dal 17 febbraio 2023, i beneficiari del Superbonus potranno fruire esclusivamente della detrazione in diminuzione delle imposte dovute, in sede di dichiarazione dei redditi, mediante una ripartizione su più anni d’imposta.

E l’opzione per lo sconto in fattura e per la cessione del credito d’imposta ?

  • L’articolo 2 del decreto n. 11 del 2023 ha previsto la possibilità di continuare a esercitare l’opzione per lo sconto in fattura e per la cessione del credito d’imposta in relazione alle spese sostenute per gli interventi ammessi al Superbonus per i quali alla data del 16 febbraio 2023 risulti:
    • a) presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del Decreto Rilancio, nei casi di interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni;
    • b) adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILA, ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del Decreto Rilancio, nei casi d’interventi effettuati dai condomìni;
    • c) presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici.
  • È stata anche prorogata la possibilità anche in relazione agli interventi effettuati, alla data del 16 febbraio 2023, dai soggetti di cui alle lettere c), d) e d-bis) del comma 9 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio (IACP, cooperative a proprietà indivisa, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale), ma solo per gli interventi in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici di cui al Decreto Rilancio (articolo 119, comma 8-ter, primo periodo) e per gli interventi effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022, siti nei territori della regione Marche.

Pertanto, per i suddetti interventi ammessi al Superbonus, ricorrendo le condizioni appena illustrate, l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito è prevista anche per il 2024“.

A questo link https://itslaw.it/wp-content/uploads/2023/10/VI-COMMISSIONE-PERMANENTE-BILANCIO-24_10_23-ALLEGATO-3-SUPERBONUS.pdf il documento integrale.