L’ascolto del minore nella nuova separazione personale
Con la riforma del codice di procedura civile è stato introdotto un rito unico relativo a tutti i procedimenti in materia di persona minorenni e famiglia di competenza del tribunale ordinario, del tribunale per i minorenni e del giudice tutelare, ad esclusione di alcuni specifici procedimenti quali quelli volti alla dichiarazione di adottabilità e di adozione dei minori di età e dei procedimenti attribuiti alla competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, di protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell’unione europea. Questo procedimento unitario è disciplinato dall’art. 473-bis c.p.c., dal quale rimangono estranei tutti i procedimenti di giurisdizione volontaria che continuano ad essere retti dalle forme processuali camerali.
Ai sensi dell’articolo 473 bis.1, il Tribunale giudica in composizione collegiale, pur potendo la trattazione e l’istruzione del fascicolo essere delegati a un giudice delegato senza riduzione delle tutele per le parti, che possono proporre reclamo avverso tutti i provvedimenti istruttori adottati dal giudice all’esito della prima udienza di comparizione delle parti nonché avverso tutti quelli emessi in corso di causa.
L’art. 473 bis-2 stabilisce che, a tutela dei minori, il giudice può d’ufficio nominare, nei casi previsti dalla legge, un curatore speciale; adottare provvedimenti in deroga all’art. 112 c.p.c. e disporre mezzi di prova al di fuori dei limiti di ammissibilità del Codice civile, nel rispetto del contraddittorio e del diritto alla prova contraria.
Il secondo comma della norma prevede che, con riferimento alle domande di contributo economico, il giudice può, d’ufficio, ordinare l’integrazione della documentazione depositata dalle parti e disporre ordini di esibizione e indagini sui redditi, sui patrimoni e sull’effettivo tenore di vita, anche nei confronti di terzi, valendosi se del caso della polizia tributaria.
La norma disciplina i poteri ufficiosi del giudice senza indicare espressamente quali siano i provvedimenti adottabili, ricorrendo ad un’espressione ampia ed elastica, della quale, da una parte, è indicato lo scopo e cioè “prestare massima tutela al minore”; dall’altra il limite per cui, laddove eserciti poteri istruttori d’ufficio, il giudice deve, in ogni caso, garantire il contraddittorio tra le parti consentendo loro di dedurre mezzi di prova contraria.
I poteri officiosi di indagine patrimoniale possono essere esercitati con riferimento a tutti i provvedimenti che dispongono contributi periodici di somma di denaro e a tutte le diverse forme di assegno previste dall’ordinamento, così estendendosi poteri già previsti in materia di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Gli artt. da 473 bis.4 a 6 disciplinano l’istituto dell’Ascolto del minore, il quale ha un vero e proprio diritto di esprimere il proprio pensiero, in tutte le questioni e le procedure finalizzate ad incidere nella propria sfera individuale.
L’opinione del minore, quindi, deve essere tenuta in considerazione da parte del giudice, avuto riguardo alla sua età ed al suo grado di maturità. L’ascolto è, invece, da escludersi qualora possa risultare pregiudizievole o appaia del tutto privo di utilità.
In questo senso la disciplina recepisce le più recenti conclusioni della giurisprudenza, secondo la quale “… l’audizione del minore può essere omessa solo nel caso in cui sussistono particolari ragioni che la sconsiglino (che vanno specificate in modo puntuale) a non essere esposto al presumibile danno derivante dal coinvolgimento emotivo nella controversia che opponga ai genitori o quando la narrazione dei fatti che lo vedono coinvolto generano estremo dolore e tristezza”).
Nei procedimenti in cui vi sia accordo dei genitori in relazione alle condizioni di affidamento, il giudice non deve procedere all’ascolto del minore, salvo che non sia necessario.