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No all’affidamento paritario del minore se non è nel suo reale  interesse

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La Corte di Cassazione – sez. I, ord., 21 agosto 2023, n. 22426 – interviene su di un tema particolarmente dibattuto ribadendo e precisando i propri indirizzi.

Innanzitutto, viene rammentato che, per legge, l’ascolto del minore nel procedimento deve essere disposto quando egli abbia compiuto i dodici anni di età o, se di età inferiore, risulti, comunque capace di discernimento, cioè sia capace di comprendere ciò che avviene fuori della propria sfera personale e quindi di esprimere la propria consapevole volontà e le proprie aspirazioni con riferimento a quanto si vede accadere.

Il ricorso straordinario per cassazione contro i provvedimenti che, dopo l’appello o il reclamo, attengono all’affidamento e al mantenimento dei figli minori, è ammissibile. 

La scelta di disporre il collocamento prevalente presso l’uno o l’altro genitore o di individuare la madre come genitore “prevalente” non deve essere “automatica”, ma sempre adeguatamente motivata.

Fermo il cardine del rispetto – per quanto possibile – del principio di bigenitorialità,  non può essere accolta una richiesta di affidamento paritario che, seppure garantisca una significativa frequentazione tra figlio e genitore non affidatario, sottoponga però il minore ad un faticoso pendolarismo tanto più stressante con i maggiori impegni scolastici del minore nel passaggio alla scuola primaria.

La richiesta di modifica e di collocamento paritario era, quindi, più funzionale alle esigenze del genitore che lo promuoveva, che non all’interesse del figlio.

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