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Le consulenze destinate ad ausilio dell’attività parlamentare dei componenti del Consiglio di Presidenza dell’ARS sono coperte da speciali garanzie procedimentali

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La Corte dei conti sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, in primo grado, aveva accolto la tesi della difesa secondo la quale erano state legittimamente conferite, da un Vicepresidente dell’Assemblea regionale e membro dell’Ufficio di Presidenza, talune consulenze strettamente inerenti all’esercizio delle funzioni politiche di vicepresidente e parlamentare.

Tali consulenze, ha quindi sostenuto con successo l’Avv. Fulvio Ingaglio La Vecchia di ITSLAW (già Itstudiolegale), non avevano natura amministrativa e non erano state conferite per l’esercizio di attività del vicepresidente in quanto organo amministrativo dell’ARS ma si riferivano ad argomenti oggetto di dibattito d’aula in ordine ai quali, quindi, il vicepresidente, investito delle funzioni di governo dell’Assemblea in assenza del Presidente, aveva la necessità di essere adeguatamente informato.

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Esse, quindi, non erano assoggettate alle prescrizioni del regolamento di amministrazione e contabilità dell’ARS, che detta una speciale procedura per il conferimento di consulenze collegate alla gestione finanziaria, contabile ed amministrativa dell’Assemblea regionale siciliana, e la sua disciplina non poteva essere estesa alle funzioni diverse, di natura parlamentare, esercitate dai componenti del Consiglio di presidenza dell’ARS; funzioni, appunto, disciplinate da una specifica regolamentazione ed esercitate nell’ambito di funzioni parlamentari coperte dalle speciali garanzie di cui all’art. 122, IV comma, della Costituzione e dagli artt. 4 e 6 dello Statuto regionale siciliano.

Ancora più approfonditamente, e valorizzando pienamente un’eccezione preliminare già formulata in primo grado, il Giudice dell’Appello ha riconosciuto la bontà dell’eccezione di nullità dell’atto di citazione contabile per violazione dell’art.51 codice della giustizia contabile, in difetto di specifica e concreta notitia damni.

La Sezione giurisdizionale d’Appello per la Regione Siciliana Corte ha, infatti, ritenuto che l’attività istruttoria e lo stesso atto di citazione fossero radicalmente viziati da nullità poiché il p.m. avrebbe dovuto attivarsi non sulla base di  mere ipotesi o supposizioni ma sulla base di una notizia di danno che appaia sufficientemente determinata e realistica (quindi specifica e concreta) e tale da ingenerare un ragionevole sospetto sulla sussistenza dei presupposti per l’esercizio di un’azione di responsabilità amministrativa.

La specifica e concreta notizia di danno non deve, dunque, essere un’informazione talmente precisa e circostanziata da contenere tutti gli elementi oggettivi e soggettivi occorrenti per dare corso immediato all’esercizio dell’azione di responsabilità e, quindi, rendere superfluo l’espletamento di approfondimenti istruttori da parte del P.M. ma il Procuratore, in carenza di elementi specifici e concreti, non può inviare richieste istruttorie finalizzate a vagliare la correttezza o meno di tutte le attività svolte da un determinato plesso amministrativo durante un esteso arco temporale.

L’aggettivo “specifica” identifica un’informazione che abbia una sua peculiarità e una sua individualità e che non sia riferibile ad una pluralità indifferenziata di fatti o di atti, di modo che essa non appaia generica, bensì ragionevolmente circostanziata; e la locuzione “concreta” identifica un dato cognitivo che sia obiettivamente attinente alla realtà e non basato su mere ipotesi o supposizioni.

In pratica, per avviare validamente un’attività istruttoria, dev’essersi in presenza di uno o più fatti concreti, ragionevolmente individuati nei loro tratti essenziali, da cui possa desumersi la sussistenza di una lesione degli interessi finanziari pubblici.