Egregio Sindaco, occhio alla tempistica (anche quando non dipende più da te).
Tardiva pubblicazione della relazione di fine mandato per inadempimento dell’amministrazione; responsabilità personale del sindaco.
L’articolo 4 del d.lgs. n. 149/2011 prevede che: “al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell’unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, i Comuni presentino una relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale e sottoscritta dal Sindaco, non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato, ovvero entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni, in caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale.
La relazione è certificata dall’organo di revisione dell’ente locale entro e non oltre quindici giorni dalla sottoscrizione o lo stesso giorno della sottoscrizione, in caso di scioglimento anticipato; nei tre giorni successivi, la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal Sindaco alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti territorialmente competente, mentre nei sette giorni successivi alla data di certificazione è pubblicata sul sito istituzionale con l’indicazione della data di trasmissione alla Sezione”.
La Corte dei conti ha più volte precisato che la violazione dei termini di redazione della relazione di fine mandato sussiste ANCHE nel caso di:
- tardiva adozione;
- tardiva certificazione
- tardiva pubblicazione
- tardiva trasmissione alla Sezione regionale di controllo.
Sono tutte condotte che integrano SEMPRE e comunque la più grave violazione dell’obbligo di redazione di cui all’art. 4, comma 6 del d.lgs. n. 149/2011.
Dalla disposizione emerge la volontà del legislatore di equiparare, anche ai fini sanzionatori, la mancata predisposizione della relazione con la sua mancata pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente.
Pertanto, l’inadempimento di ogni singolo obbligo previsto dalla sequenza procedimentale costituisce presupposto di applicabilità della sanzione, anche quando il sindaco uscente non sia stato riconfermato ed il ritardo di pubblicazione sia dovuto non più alla sua condotta personale (presentazione tempestiva della relazione) ma al tardivo adempimento nella pubblicazione degli uffici comunali.
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