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Appalti – Nuovo Codice dei contratti pubblici, …. lavori in corso …..

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Il Senato introduce una norma che modifica gli articoli 16, comma 1, e 73, comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023 in materia di conflitto d’interesse e termine per la ricezione delle domande di partecipazione nelle procedure competitive con negoziazione

Nel disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali“, (c.d. mille proroghe) è stato introdotto un articolo 15-quater, che modifica gli articoli 16, comma 1, e 73, comma 4 del nuovo Codice degli appalti Appalti – D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – che, , disciplinano i casi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione di appalti e concessioni e la procedura competitiva con negoziazione.

L’art. 16 comma 1 e 2 del D.lgs. 36/23 prescrive – ancora oggi, e fino alla ratifica della modifica di cui stiamo dicendo, che “1. Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia concreta ed effettiva alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione.

“Le fatiche del legislatore italiano non hanno mai fine” (acrilico su metallo, 2023 – collezione privata)

L’articolo 15-quater, comma 1, lettera a), del decreto-legge 20 novembre 2023, n. 132, convertito dalla legge 20 novembre 2023, al comma 1, sopprime le parole «concreta ed effettiva» allargando la percezione della minaccia derivante da cause di conflitto di interesse, uniformando la norma interna alle previsioni dell’art. 24 della direttiva 2014/24/UE, senza più richiedere che si tratti di minaccia anche “concreta ed effettiva”.

Nelle procedure competitive con negoziazione, cambia il termine per la ricezione delle domande di partecipazione

L’Art. 73 del D.lgs. 36/2023 (Procedura competitiva con negoziazione), al comma 4, prevede poi che “Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di dieci giorni trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell’articolo 84 o, se è utilizzato come mezzo di indizione di una gara un avviso di pre-informazione, dalla data d’invio dell’invito a confermare il proprio interesse”.

L’articolo 15-quater, comma 1, lettera b), del decreto-legge 20novembre 2023, n. 132, convertito dalla legge 20 novembre 2023 ha modificato il termine «dieci giorni».

Passa, così, da dieci a trenta giorni il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione nelle procedure competitive con negoziazione, anche in questo aspetto allineando detto termine a quello di trenta giorni previsto dall’art. 29 della direttiva 2014/24/UE e dalle altre procedure utilizzate nei settori ordinari.

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