menu

Appalti

La materia dei contratti pubblici costituisce una delle materie più importanti del diritto amministrativo. Il diritto degli appalti si è progressivamente sempre più configurato come un diritto speciale di prevalente origine unionale.

La disciplina dettata, da ultimo, dal D.lgs. 50/2016 è stata, infine, sostituita dall’avvento del D.lgs. n. 36/2023. La vecchia disciplina rimane in vigore fino al 30 giugno 2023, salvo alcune parti che permangono fino al31 dicembre; correlativamente, dal 1° luglio il D.lgs. 36/2023 entra in vigore salvo alcune disposizioni della vecchia disciplina. Tuttavia, per avvisi o bandi pubblicati prima di tale data, si continuano ad applicare le regole del vecchio codice appalti. Il nuovo impianto normativo, peraltro, vive di una forte innovazione dovuta all’avvento massiccio della digitalizzazione delle procedure.

Non si tratta soltanto di una mera smaterializzazione, ma dell’ingresso di un sistema informativo sui procedimenti, le aggiudicazioni e le esecuzioni destinato a garantire trasparenza e tracciabilità alle procedure selettive ed anche della digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici e dell’attuazione dell’ecosistema nazionale di eProcurement (banca dati nazionale dei contratti pubblici; fascicolo virtuale dell’operatore economico; piattaforme di approvvigionamento digitale).

La disciplina è, questa volta, fortemente modellata sulla Direttiva con limitatissimo ricorso al sovraffollamento normativo interno, ciò facendo prezioso tesoro dei molteplici avvii di procedure comunitarie di infrazione.

Applicazione del principio di rotazione. Il nuovo Codice vieta l’affidamento di un appalto al contraente uscente qualora due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, nella stessa categoria di opere, nello stesso settore di servizi.

Soglie. Vengono stabilizzate le soglie già – interinalmente – previste dai decreti di semplificazione con un deciso innalzamento dei limiti per gli affidamenti diretti ed a sistema semplificato.

Per i lavori:

affidamento diretto fino a € 150.000;

procedura negoziata senza bando:

– con consultazione di 5 operatori economici per i lavori di importo fino a 1 milione di euro;

– con consultazione di dieci operatori economici, per i lavori di importo fino alla soglia comunitaria;

Per servizi e forniture:

affidamento diretto fino a € 140.000;

procedura negoziata senza bando, con consultazione di cinque operatori economici, per i servizi e forniture fino alla soglia comunitaria.

È sempre fatta salva la possibilità, per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1 milione e fino alla soglia comunitaria di procedere con gara ad evidenza pubblica.

Al responsabile unico del progetto, i cui requisiti vengono definiti dall’allegato 1.2, vengono affidate le fasi di: programmazione; progettazione; affidamento; esecuzione. Nelle aggiudicazioni o.e.v., alla commissione giudicatrice potrà partecipare il RUP, anche in qualità di presidente, mentre sopra-soglia il RUP potrà far parte della commissione di gara ma non assumere il ruolo di Presidente. 

È ammesso (art. 119 d.lgs. 36/2023, comma 17) il subappalto a cascata  cioè l’affidamento di lavorazioni di competenza del subappaltatore, ad una impresa terza.

Interviene la modifica dei livelli di progettazione, divenuti 1) progetto di fattibilità tecnico-economica e 2) progetto esecutivo con scomparsa del progetto  definitivo.

Ricompare l’Appalto integrato (che ha per oggetto sia l’affidamento della progettazione esecutiva sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato, sia l’esecuzione dei lavori, ossia e l’esecuzione dei lavori).

Diviene obbligatorio l’inserimento delle clausole di revisione prezzi destinate ad avere effetto a fronte di variazioni del costo dell’opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiori al 5% dell’importo complessivo e nella misura dell’80% della variazione delle prestazioni da eseguire in maniera prevalente.

Alla Qualificazione delle stazioni appaltanti, sono dedicati gli artt. 62 e 63 nonché l’allegato II.4 allo scopo di promuovere la riorganizzazione delle P.A. nel quadro del perseguimento di maggiore qualità ed efficienza. La qualificazione obbligatoria è prevista per affidamento diretti di servizi e forniture superiori alle soglie; affidamenti di lavori superiori a € 500.000

In difetto della qualificazione, dopo il 1° luglio, l’ANAC potrà opporre il rifiuto del rilascio del CIG.

Negli affidamenti diretti sottosoglia, il controllo sul possesso dei requisiti (art. 52)  viene semplificato.

Sottosoglia viene prevista l’esclusione automatica delle offerte anomale, se a) l’aggiudicazione è al prezzo più basso; b) non si tratti di affidamento diretto; c) i contratti non presentano interesse transfrontaliero certo; d) le offerte ammesse sono di numero pari o superiore a cinque; e) gli atti di gara contengono già la previsione dell’esclusione automatica indicando anche il metodo per l’individuazione delle offerte anomale, scelto fra uno di quelli ammessi nell’allegato II.2.