Diritto del turismo
Ha senso parlare di Diritto del Turismo?
Forse è bene sapere di cosa stiamo parlando… nel solo 2023 il turismo globale aumenterà del 30%; la spesa connessa è stimata in circa 1.160 miliardi di dollari (a livello mondiale); il 40% circa dei viaggiatori internazionali sceglierà l’Italia.
Il turismo è un valore aggiunto assoluto nell’economia di una città, di una regione.
E non è solo un fattore economico, dal momento che genera effetti che si propagano a livello economico, sociale, geografico, psicologico e, ovviamente, sul piano del diritto.
Un settore tanto ampio, per forza di cose interessa una grande quantità di situazioni particolari. Una regolazione speciale ed in parte diversa da quella propria dei principi generali del diritto si è, quindi, resa necessaria da molto tempo, a tutela sia dei turisti/viaggiatori, sia degli investitori nel settore.
Perché turismo, dal punto di vista legale, significa, diritto delle politiche pubbliche del turismo, progettazione finanziaria, agevolazioni statali all’impresa, diritto immobiliare, diritto del lavoro, cultura ed eventi, tutela e valorizzazione del territorio e dell’ambiente, salvaguardia del patrimonio artistico e del e paesaggio, sicurezza alimentare, agricoltura , ordine pubblico, industria culturale e creativa, ma anche diritto del turista consumatore (quante volte abbiamo sentito parlare di danno da vacanza rovinata) responsabilità del tour operator, dell’agenzia di viaggi, dell’albergatore, privacy, trasporto e, sempre di più, innovazione della fruibilità e sostenibilità, trasformazione digitale, piattaforme, distribuzione on line e vivibilità nella sua declinazione della ricettività anche extra-alberghiera.
Itslaw è, da molto tempo, a fianco dell’impresa turistica. Ha operato ed opera regolarmente come consulente in acquisizioni di complessi turistici, ha gestito specifico contenzioso alberghiero locatizio e lavoristico, e partenariati di trasformazione immobiliare, operato nell’individuazione e gestione di fonti pubbliche di finanziamento all’impresa turistica, sia per microimprese, con loro specifiche esigenze, sia per pmi decisamente più strutturate.
Dunque, si ! È corretto riferirsi al diritto del turismo come ad un complesso autonomo di norme speciali al centro del quale assume ruolo centrale la figura del viaggiatore (art. 33 comma 1, lett. g) cod. tur. Come modificato dal D.lgs. n. 62/2018 ex Dir. 2015/2302/UE) identificato come “chiunque intenda concludere un contratto, stipula un contratto o è autorizzato a viaggiare in base ad un contratto di pacchetto turistico o avente ad oggetto l’acquisto di servizi turistici collegati”.
Perché il viaggiatore è un soggetto che gode una tutela speciale, più intensa di quella accordata al consumatore; perché viaggiatore può anche essere un imprenditore o un libero professionista che abbia stipulato contratti del turismo per scopi connessi all’attività imprenditoriale ma anche perché le caratteristiche intrinseche dei servizi turistici impongono che il viaggiatore goda di una maggior tutela rispetto al semplice acquirente di un bene di consumo (una tv per esempio). La ragione è intuitiva. Il viaggiatore non “consuma” il suo acquisto in casa ma è esposto a situazioni di particolare rischio o disagio quando giunge a destinazione.
In quei momenti ITSLAW c’è. Per assisterti anche a distanza, nel momento nel quale sei più fragile ed esposto; offrirti – anche con partner esteri, tutela immediata e adeguata.